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L’islam, la legge e la giustizia
La legge che si pretende sacra dellislam, la « sharia » occupa un posto centrale nella società musulmana, ovunque sia nel mondo.
La sua storia si confonde con quella dell' ascesa del potere islamico e la conquista arabo-musulmana. Si può persino dire che la sharia ha rappresentato il « nucleo » dellislam propriamente detto ed è certo che la « legge religiosa » è vista, dai musulmani, come incomparabilmente più importante degli aspetti teologici. Si può dunque pensare legittimamente che è la volontà dimporre un nuovo « codice » che ha ispirato Maometto e i suoi successori. Le pretese « rivelazioni » del cammelliere della Mecca non furono, con ogni evidenza, che un'astuzia per far ingoiare più facilmente la pillola alle popolazioni analfabete e credulone. Succede ancora oggi nei paesi sottosviluppati o in crisi.
Nel 1959, Shaykh Mahmüd Shaltut, rettore dell'università di al-Azhar, aveva pubblicato un'opera intitolata « al-Islam, aqida wa-sharia » cioè « Lislam, una fede e una legge » (e in Bruxellese ? : « Lislam, une loi, une fois » ! (l'islam una legge antica) :-). La maggior parte di questo libro era consacrata alla presentazione della legge religiosa. Lautore si dilungava sui « dettagli tecnici » di questa famosa legge, mentre l'esposizione della fede islamica occupava meno di un terzo del volume. Perchè per i « dignitari » dellislam, ciò che unisce i musulmani tra di loro, è più la volontà di preservare un certo modo di vivere e un « ideale comune della società » (alla moda araba du VII° secolo) che una semplice fede comune. Ancora oggi, lo sforzo delle autorità musulmane non mira a provare l'autencicità e la veracità del dogma islamico ma piuttosto a giustificare, con ogni sorta di piroette del linguaggio, la validità della sharia, così come loro la concepiscono. E vedremo, nei capitoli seguenti, che l'unanimità è ben lungi dal regnare nel mondo musulmano, un mondo che si scompone in una infinità di « cappelle » (di sette e sotto-sette) che si battono per il potere.
E' dunque essenziale sapere che cosa nasconde la nozione di « legge islamica », tanto più che indicano molto giustamente i ricercatori dell'università di Cambridge nella loro « Enciclopedia generale dellislam » (Cambridge University Press 1970) « la rarità degli studi storici e sociologici della legge islamica è stata sovente constatata con dispiacere più di quante vocazioni abbia suscitato per colmare questo vuoto. ». Gli stessi ricercatori insistevanoanche anche sul fatto che voler fare spiegare questa legge islamica dalla stessa società islamica non può che portare ad un « circolo vizioso ».
Prendiamo in prestito d 'altronde l'essenziale di questo capitolo dalla loro eccellente analisi aggiungendoci però i nostri commenti e la luce che viene dagli avvenimenti recenti.
La sharia ha le sue radici nella società araba preislamica, molto prima della nascita di Maometto. Questa società e le sue leggi tribali, insistiamo molto su questo punto, sono condizionate da tratti profani et magici allo stesso tempo. Le leggi tribali degli Arabi erano magiche nella misura in cui i loro processi di ricerca e di dimostrazione erano dominati da metodi tipici della divinazione, dell'invocazione e del giuramento. L'aspetto profano si concretizzava nel fatto che queste stesse leggi riguardavano essenzialmente conflitti di pagamento e indennizzo. Niente, in ogni caso, permette di affermare che una « legge sacra », simile a quella degli Ebrei esisteva in seno alle comunità arabe preislamiche.
Di queste leggi arcaiche, la sharia ha conservato i tratti essenziali delle regole che riguardavano l'individuo, la famiglia e l'eredità. Ci sono pervenute quasi immutate così come si applicavano nelle piccole città della penisola araba e in seno ai clan di Beduini. Tutte queste erano rette da un codice fondato sul sistema patriarcale, un sistema che non dava alcuna protezione all'individuo appena questo aveva lasciato la sua tribù e il suo clan. Un sistema che non aveva alcun concetto della « criminalità », nel senso giuridico del termine. Per gli Arabi, i crimini erano assimilati ai pregiudizi e il gruppo tribale, nel suo insieme, doveva assumere la responsabilità degli atti commessi dai suoi membri. E' il tipo stesso di sistema che genera le « faide » (come in Sicilia, isola che rimane segnata dall'influenza araba).
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A Palermo, questa vecchia moschea riconvertita in chiesa cattolica (San Cataldo) ha conservato il suo aspetto tipicamente arabo-musulmano. La Sicilia è rimasta segnata dall'influenza araba, specialmente in ciò che concerne le « faide ». La parola « mafia » è essa stessa dorigine araba. |
Queste « faide » non devono tuttavia essere guardate come una « istituzione ». Esse si facevano fuori dalle leggi e non rientravano nel quadro legale che a partire dal momento in cui implicavano il pagamento del « prezzo del sangue ». E' in quel momento soltanto che la legge araba riprendeva i suoi diritti. Non esisteva d'altronde, nella società araba preislamica, nè autorità politica (nel senso in cui la intendiamo oggi), nè potere giudiziario organizzato.
Nei casi in cui dei conflitti rientravano nel campo delle leggi tribali (diritti di proprietà, eredità, indennizzi), era possibile ricorrere a un arbitraggio quando nessun accordo amichevole aveva potuto essere trovato. Dato che, per gli Arabi, la qualità essenziale di un mediatore (o arbitro) era di possedere « poteri soprannaturali », l'arbitraggio rientrava generalmente nel campo degli indovini. La decisione del mediatore non era considerata come un « giudizio da eseguire » ma come una semplice conferma del diritto tradizionale o di ciò che doveva essere(secondo l'indovino). In seguito, la funzione del mediatore si confuse con quella del legislatore, persona autorizzata (in virtù delle sue « doti ») ad interpetrare il « costume legale normativo » o « sunna ».
Trasposto nel quadro islamico, questo concetto di « sunna » sarebbe diventato luno dei più importanti se non il più importante fermento della legge islamica e gli « ulema », gli « interpetri autorizzati della legge », divennero di fatto i legislatori dellislam.
Maometto apparteneva a una famiglia che si supponeva avesse doti di divinazione. Suo nonno, el-Mottalib, era insieme indovino e mago perchè, per gli Arabi, chi riusciva a trovare una sorgente non poteva essere che un indovino ispirato dagli dei. Quando intraprese la carriera di «riformatore religioso » alla Mecca, si servì della fama di suo nonno e si presentò come un « emissario di dio », versione monoteista degli antichi indovini. A Medina, si eresse a legislatore sforzandosi d'imporre una nuova base religiosa e sociale che doveva travalicare il quadro stretto della società tribale. Alla Mecca, i suoi concittadini non lo consideravano che come un semplice indovino e ciò spiega il fatto che lui si affrettò ad abbandonare il principio d'arbitraggio così come era praticato dagli Arabi politeisti. Tuttavia, quando si ricorreva a lui per dirimere un conflitto in seno alla propria comunità di « muslims », lui continuava a comportarsi da arbitro. Il Corano raccomanda d'altronde di nominare un mediatore originario di ognuna delle famiglie del marito e della moglie in caso di conflitto tra congiunti. E' una sopravvivenza tipica del diritto preislamico.
Non si trova che un solo versetto del corano in cui il termine arabo tradizionale per arbitraggio è sostituito da un termine nuovo puramente islamico che indica una decisione giudiziaria. Dice : « Ma no, per il signore, essi non crederanno veramente finchè non ti avranno nominato arbitro delle loro discordie, e finchè non accetteranno di ammettere ciò che tu hai deciso, e vi si sottometteranno in totale sottomissione » (Sura IV-68 [4-65]). Una traduzione variante dice : « Lo giuro sul tuo dio, essi non saranno credenti finchè non ti abbiano nominato giudice delle loro discordie. Poi, non trovando essi stessi alcuna difficoltà a credere ciò che avrai deciso, vi acconsentiranno spontaneamente ». Si constata che luna delle traduzioni usa la parola « arbitro » (termine tradizionale) mentre la seconda usa la parola« giudice ». Nei fatti, l'uno si sovrappone all'altro. Il giudice islamico è la perfetta continuità dell'« indovino-arbitro » della società preislamica.
Questo versetto è anche molto interessante poichè indica chiaramente il sotterfugio usato da Maometto-l'indovino per acquisire potere, per erigersi a legislatore in nome della divinità unica che proponeva in sostituzione del vecchio pantheon arabo. Vuole essere« giudice unico », quello che imporrà « le sue » decisioni ai suoi ingenui contemporanei . Una tale strategia sarebbe stata impossibile da mettere in atto con tutta una sfilza di dei!
Nella versione araba del citato versetto, il primo verbo fa riferimento al ruolo di arbitro di Maometto mentre il secondo (decidere) - da cui deriva il termine arabo « Qâdi » - insiste sul carattere autoritario della decisione. E' il primo indice dell'emergere di un nuovo concetto di giustizia. E' la giustizia « autoritaria », dittatoriale, che vuole imporre Maometto. E' la giustizia degli ulema wahabiti (vedi capitolo 6).
Numerosi versetti del corano d imostrano che questo nuovo concetto impiegò molto tempo a imporsi. Solo con le conquiste militari (dunque politiche) il presunto profeta raggiunse i suoi scopi.La legge islamica non è riuscita ad imporsi che con la forza e col sangue. Ma è dapprima grazie alla ricchezza di sua moglie che Maometto ha portato a termine il suo colpo di forza. Senza il denaro di Khadija, non avrebbe potuto armare un esercito e partire alla conquista dell'Arabia. Non è inutile insistere su questo punto.
Divenuto « Legislatore-profeta », Maometto esercitò il potere da padrone assoluto,da dittatore implacabile. Il quadro legale essendo quasi sia inesistente, esercitò questo potere riferendosi a dio e alle sue presunte rivelazioni. Ciò funzionava con i « credenti », cioè con i più creduloni e i più ingenui dei suoi concittadini. Per gli « incerti », la sua autorità fu per finire considerata essere d'ordine politico.
Come « profeta », aveva poche ragioni di modificare radicalmente le leggi comuni esistenti. Il suo scopo non era d'altronde di instaurare un nuovo ordine legale ma, almeno apparentemente, d'insegnare agli uomini i mezzi per realizzare la loro salvezza. E' così che la legge islamica è un amalgama di doveri, di obblighi rituali, legali e morali che dovrebbero tutti essere sanciti dallo stesso « commandamento di dio ».
Sul piano penale, le coran impone sanzioni che sono essenzialmente morali. Non dice niente delle sanzioni penali come le concepiscono gli Occidentali. Tutt'al più stabilisce disposizioni che mirano a rafforzare i legami del matrimonio, a limitare gli effetti delle vendette personali e della legge del taglione o ancora a sradicare le faide. Tenta anche di mettere un freno al lassismo della morale sessuale, cosa abbastanza comica quando si conosce la persona di Maometto e quando si studia anche un po' seriamente la vita dei suoi successori (i califfi). Il corano, è « fate ciò che dico, non ciò che faccio » !
Lo scopo di Mametto e ra di dissolvere le comunità beduine, difficili da controllare politicamente, per sovrapporre loro una « comunità unica dei credenti », ricalcata sul modello più urbano. Ne risultarono numerosi problemi che furono trattati, non da dio, ma da Maometto e colpo su colpo. L'incoraggiamento della poligamia da parte di Maometto è una perfetta illustrazione di questo fatto.
Questo incoraggiamento era basato sulla volontà di accrescere rapidamente la comunità dei credenti e soprattutto di fornire pedoni per le guerre di conquista. Ma comportò serie modifiche nelle usanze relative all'eredità, anche se il corano ne conservò i tratti essenziali.
Non si può dire che la sharia, come noi la conosciamo oggi, esisteva all'epoca in cui Maometto esercitava il potere. In effetti, si costruì molto progressivamente nel corso del I° secolo dellEgira. Ed è nel corso di questo stesso periodo che la società islamica nascente creò le proprie istituzioni giuridiche. Il vecchio sistema d'arbitraggio fu mantenuto sotto i primi califfi (califfi di Medina), e anche le leggi comuni preislamiche. Nelle loro funzioni di sovrani e legislatori supremi, i primi califfi ebbero essenzialmente il ruolo di legislatori della comunità musulmana. Durante il I° secolo dell'Egira, le funzioni legislative e amministrative del governo islamico si confondono strettamente. Tuttavia, l'oggetto di questa legislazione non era di modificare la legge comune oltre ciò che era detto nel corano. Doveva dapprima organizzare i territori di nuova conquista degli eserciti musulmani e assicurare la vitalità di uno Stato islamico che s'ingrandiva giorno dopo giorno.
I primi califfi, questi « compagni di strada del profeta », ricalcarono il loro comportamento su quello di Maometto. Repressero molto severamente, spesso nel sangue, le manifestazioni di slealtà. Arrivarono fino a far frustare gli autori di poesie satiriche contro tribù rivali in teoria forma d'espressione letteraria autorizzata col pretesto che questi scritti minacciavano la sicurezza interna dello stato
Pur non essendo prese in virtù del corano, numerose decisioni dei califfi ottennero riconoscimento ufficiale e furono integrate nel diritto islamico. Il ricorso alla lapidazione come castigo della lussuria è una di queste decisioni. La maggior parte dei toorici arabi della legge islamica pretendono che si tratti di un « comandamento del profeta ». Si riferiscono ad un versetto del corano che parla in effetti, della lapidazione ma di cui si sa che non faceva parte del testo « ufficiale » (versione di Othman) e che deve essere considerato come apocrifo. Le « traditioni » (sunna) che sono « azioni » e « detti » di Maometto di cui noi sappiamo che sono più che dubbiose divennero « riferimenti di diritto » fin dalla fine del I° secolo dell'egira. Il versetto apocrifo di cui è stata appena fatta menzione rappresenta uno dei primi tentativi che miravano a fare stabilire a posteriori la validità « divina » (dunque legale) di una ordinanza del califfo.
Gli scismi che colpirono la comunità musulmana poco dopo la sua fondazione (vedi capitolo 3) colpirono poco il concetto globale della legge islamica. Presso gli Sciiti, la legge della Shia è tuttavia dominata dal concetto di « taqiyya » (dissimulazione pratica che derivò dalle persecuzioni che ebbero a subire da parte dei sunniti) e dalla distinzione tra dottrine esoteriche ed esoterici delle diverse « scuole di pensiero »(sic). Presso i Kharijiti, si trovano le nozioni specifiche di « walaya » (solidarietà) e di« barâa » (esclusione o scomunica).
Molto presto, la nozione preislamica di « sunna » si riaffermò nella comunità musulmana. Ciò che era comune era decretato « giusto e vero ». Ciò che gli antenati avevano fatto meritava d'essere imitato. E' con questa idea di « precedente », di « sunna » che il mondo arabo si è se si può dire sviluppato (si dovrebbe dire « sotto-sviluppato »). Vi si trova il fermento del culto della conservazione e del « passato » oltransista, malaticcio, che colpisce il mondo arabo-musulmano. Un mondo che rifiuta di evolvere e si chiude nel suo guscio appena si sente minacciato dal « progresso ». Sul piano mentale, i musulmani sono dei veri fossili viventi.
Si capirà, allora, che il fatto di volere aiutare le nazioni musulmane a « svilupparsi » (in senso Occidentale) appartiene all'utopia. Gli « aiuti allo sviluppo » che noi accordiamo molto e troppo generosamente sono, o stornati dai dirigenti politici e i funzionari, oppure utilizzati per continuare una politica del passato nel campo dell'insegnamento e delle promozioni sociali. In certi casi, servono esattamente a finanziare l'insegnamento detto « coranico » e persino gruppi sovversivi che predicano la Jijad (è il caso in particolare in Palestina in cui le sovvenzioni dell'U.E. sono vergognosamente deviate a vantaggio dell'insegnamento coranico e delle azioni terroristiche).
Torniamo in argomento.
La « sunna », considerata nel contesto islamico, aveva inizialmente una connotazione molto più politica e giuridica. La questione che si poneva ai primi musulmani era di sapere se le ordinanze dei due primi califfi (Abou Bakr e Omar) dovevano essere assimilati a dei precedenti obbliganti (sunna). Fu sollevata in occasione dell'ascesa al potere del terzo califfo, nel 644 d.c. Si trattava del contestatissimo Othman (o Usmân), un personaggio altrettanto equivoco quanto Maometto stesso. Sappiamo che apparteneva ad un clan che era in aperta rivalità con quello di Mahomet. Musulmano « opportunista », Othman non aveva, sembra, aderito alla nuova religione, che per poter trarne vantaggi per il suo clan e per sé stesso. Si affrettò dunque ad eliminare i rappresentanti del primo islam che potevano avere qualche influenza.
E' la stessa politica che portò Othman a fare redigere un corano a misura delle sue ambizioni, un corano « addolcito » e « accomodato » secondo la sua volontà. E per essere certo che non sarebbe rimasto più niente del corano primitivo, fece sparire tutti gli esemplari esistenti delle altre versioni (si crede che esistessero in quell'epoca una sessantina di versioni diverse delle « rivelazioni » maomettane). Questa politica, giudicata scandalosa dai musulmani « puri e duri », condusse al suo assassinio, nel 655. E' con il « suo » corano in mano che fu pugnalato dai suoi correligionari che lo accusavano - forse a ragione - di essersi molto e troppo discostato dal corano vero e dalla politica dei suoi due predecessori . Tuttavia, nel corso degli 11 anni del suo califfato, Othman era riuscito a fare sparire una parte importante e forse essenziale delle vere dichiarazioni di Maometto. E tuttavia, ancora oggi, il corano di Othman rimane il riferimento ufficiale dei musulmani. E' un po' come se i cristiani si riferissero ad un Nuovo Testamento rivisto e corretto da Giuda !
E' in questo contesto un pochettino surrealista che nacque la nozione di « sunna del profeta », non ancora identificata con un insieme di regole, ma che serviva da legame tra la « sunna di Abou Bakr e di Omar », la « sunna di Othman » e ciò che poteva sussistere del messaggio coranico.
Ne risulta che a partire da questa epoca lontana, il diritto islamico o coranico si instaura sulla base di un principio generale (sunna) che non aveva niente di specificamente islamico e su un testo (il corano di Othman) più che sospetto. E non è questo il più piccolo paradosso dell'islam !
I trenta anni della durata dei regni dei califfi detti « di Medina » saranno presentati, più tardi, come l « Età dell'oro » dellislam. E' in ogni caso il cliché che prevale, ancora oggi, presso i musulmani che hanno subito il lavaggio di cervello dell' insegnamento coranico. Ora, ciò che noi sappiamo della storia autentica (e verificabile) dell'islam originario dimostra che ciò fu lungi dall'essere vero. E' così che i ricercatori dell'università di Cambridge denominano, a giusto titolo, questo periodo come « intervallo torbido tra i primi anni dell'islam e il regno arabo degli Omeyadi ».
In effetti, nel corso di questo periodo, i comandamenti del corano non furono nemmeno applicati senza restrizione. Lo studio dello sviluppo delle dottrine giuridiche sorte dall'islam dimostra che non si prestò che un interesse molto superficiale a questi comandamenti. Le conclusioni, tutt'altro che elementari, che gli arabi trassero dal messaggio maomettano vennero in epoche più tardive. Si constata persino che, in parecchi casi precisi, la dottrina della sharia originale è in totale contraddizione con i termini espliciti del corano (almeno quello di Othman). Il versetto 6[8] della sura V[5] dice : « O credenti ! quando vi preparate a pregare, lavatevi le mani fino al gomito; asciugatevi poi la testa, e i piedi fino alle caviglie » ma la legge non imponeva che il lavaggio dei piedi. D'altronde, il versetto 282 della sura II avallava la pratica che consisteva a mettere per iscritto i contratti la cui esecuzione non era immediata. Questa abitudine, usuale presso i commercianti delle città arabe, fu trasposta nel corano ma la legge islamica vuotò questo comandamento della forza obbligante negando la validità dei documenti scritti ed accordando la preminenza alle dichiarazioni dei testimoni, che non sono tuttavia che personaggi secondari, accessori, se si interpetra bene il versetto di cui si parla qui.
In un certo qual modo, Maometto era un « uomo di città », un cammelliere diventato commerciante che aveva rotto con le tradizioni dei nomadi. Dopo la sua morte, alcune di quelle tradizioni ripresero il sopravvento e soppiantarono i comandamenti maomettani. La maggior parte dei conflitti che sorsero nel corso del I° secolo dell'Egira non sono d'altronde che il riflesso delle rivalità che esistevano tra i beduini e la borghesia cittadina, quella stessa che Maometto aveva potuto frequentare dopo il suo ricco matrimonio. il problema si pone sempre attualmente. Esiste un vero abisso tra la maniera in cui la struttura araba concepisce il diritto coranico e la concezione che possono averne i poveri e i « senza grado ».Nemmeno su quel piano, lislam ha progredito dopo il VII° secolo della nostra era.
Si può pensare che queste derive ebbero come origine l'inasprimento delle attitudini tribali in agitazione in seguito alle vittorie avute dai musulmani durante le guerre di conquista. Il corano, In una situazione eccezionale (quella delle guerre condotte da Maometto in persona) aveva autorizzato la poligamia (abbiamo già detto perchè) ma ciò che era considerato dapprima come una sorta di deroga all'uso divenne rapidamente uno dei tratti essenziali del codice islamico che regolamenta il matrimonio. L'eccezione divenne la regola.
Ne derivò una deteriorazione definitiva della posizione delle donne sposate nella società arabo-musulmana. E' ciò che appare molto nettamente se ci si prende il fastidio di paragonarla con ciò che era scritto nella società preislamica. Questa deteriorazione fu ancora accentuata dal fatto che numerose pratiche sessuali, perfettamente rispettabili, erano state vietate dallislam.
Maometto aveva insistito sulla nozione di « fratellanza » tra musulmani ma non si era attardato sulla nozione di uguaglianza. Quanto alla nozione di « libertà », era inesistente nello spirito del fondatore dell'islam. Aveva, al contrario, tentato di combattere l'orgoglio degli arabi e il loro spirito di casta (per controllarli meglio). Si sa tuttavia che la discriminazione sociale e l'orgoglio non sono mai spariti nella terra dell'islam. Fin dall'inizio, i convertiti non arabi - qualunque fosse il loro stato sociale anteriore furono considerati come cittadini di seconda categoria. Venivano designati col nome di « mawâli ». Tutte le scuole di diritto ebbero anche l'obbligo di riconoscere l'esistenza di « gradi » nella scala sociale. Questi gradi non vietavano il matrimonio tra due persone di rango diverso, ma permettevano, se si presentava la necessità, di esigerne la dissoluzione davanti al qâdi.
Il corano aveva accettato il concubinaggio che esisteva nella società araba preislamica ma, nel principale versetto che affronta questa questione (sura IV, versetto 3), il concubinaggio appare solo come un'alternativa, meno costosa, alla poligamia. Si è lungi dalla pratica di concubinaggio illimitato che fu praticato, in aggiunta alla poligamia, appena Maometto venne a mancare. E' vero che egli non era stato un perfetto esempio in questa materia ! Il concubinaggio illimitato divenne una regola riconosciuta da tutte le scuole coraniche.
Gli elementi di diritto islamico applicabili al ripudio delle mogli costituiscono ugualmente interpretazioni abusive dei comandamenti coranici e si può dire la stessa cosa dell'obbligo, per le donne, di portare un velo.
In ogni modo noi sappiamo che la « legge islamica » - nel senso stretto del termine non è apparsa che durante il II° secolo dell'Egira, più di cento anni dopo la morte di Maometto. I primi musulmani s'interessavano pochissimo agli aspetti « tecnici » della legge e della giustizia. Ciò spiega la sopravvivenza, nel diritto musulmano, di pratiche giuridiche ereditate dai popoli sottomessi al giogo arabo.
Si può così citare il modo di trattare le religioni « tollerate » (giudaismo e cristianesimo) che fu ricalcato sulle regole giuridiche dell'impero bizantino. E' la stessa cosa per i modi d'imposizione o l'istituzione dell'enfiteusi. Il principio di conservazione delle pratiche giuridiche preislamiche fu persino, talvolta,ufficialmente riconosciuto,in particolare dallo storico al-Balâdhuri (morto nell' 892 dc ). Tuttavia, in generale, precedenti islamici fittizi furono inventati di sana pianta a titolo di giustificazione.
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Per capire questa accettazione di concetti e metodi giuridici estranei alla dottrina coranica che si estendono fino ai modi di ragionare e alle idee fondamentali del diritto islamico bisogna considerare il ruolo avuto dai convertiti istruiti. Perchè nel corso dei primi due secoli dell'egira, questi convertiti appartenevano essenzialmente alle classi sociali superiori. Erano gli unici a cui l'entrata nella società islamica anche come cittadini di seconda categoria permetteva d'acquisire vantaggi considerevoli. Erano anche e soprattutto quelli che avevano beneficiato dell'educazione liberale, impregnata di retorica ellenistica, che era la norma in medio oriente prima della conquista arabo-musulmana. Questi convertiti istruiti entrarono nell'islam con le idee e i concetti che erano loro familiari e li integrarono a poco a poco nella nuova religione. E' così che elementi di diritto romano e bizantino, elementi del diritto canonico delle chiese orientali, elementi del diritto talmudico e rabbinico, così come elementi del diritto sassanide, s'infiltrarono nel diritto islamico nascente. Questa « infiltrazione » ebbe luogo durante il periodo d'incubazione del I° secolo dell'egira e si concretizzò nelle dottrine islamiche che furono elaborate tra II° e VIII° secolo dell'egira.
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